Art. 3.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante».